Art. 3.
(Interpretazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394).

      1. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che il personale ivi previsto è esclusivamente il personale militare. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.